Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17636 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17636 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAIMONDI FRANCESCO nato il 12/06/1934 a NAPOLI

avverso la sentenza del 17/03/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Data Udienza: 06/03/2018

R.G. 32067/2017
FATTO E DIRITTO

1. RAIMONDI Francesco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
deducendo: – violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità in ordine
al reato di truffa contestato per difetto di idonea querela; violazione di legge e difetto di
motivazione relativamente all’ affermazione della propria responsabilità in ordine al reato di

2. Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi proposti sono da ritenere manifestamente
infondati.
Il ricorrente ha, invero, riproposto censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di
appello, e sulle quali la Corte territoriale ha esaurientemente risposto. E questa Corte non può
sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle
affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli
enunciati alle doglianze proposte dalla parte. In tema di sindacato del vizio di motivazione non
è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella
compiuta dai giudici di merito ne’ quello di “rileggere” gli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella
specie, l’obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con
valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall’istruttoria dibattimentale e con indicazione,
pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il
proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.

3. Va, in primo luogo, osservato che del tutto infondata la contestazione del ricorrente relativa
alla improcedibilità del reato di truffa in ragione della “discrasia fra coloro che hanno posto
querela per il reato de quo e coloro che hanno effettivamente venduto all’ odierno imputato la
merce contestata oggetto della presunta truffa”.
La corte territoriale ha dato conto, con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, e,
quindi, non censurabile in questa sede, delle ragioni per le quali la querela risultava
ritualmente avanzata da Lanza Marco Andrea il quale ha contrattato direttamente l’ affare.
Va, peraltro, considerato che ciò che rileva ai fini della configurabilità del reato di truffa,
dell’individuazione dell’interesse tutelato e conseguentemente del titolare di detto interesse, è
la diminuzione patrimoniale, cui corrisponde il conseguimento dell’ingiusto profitto da parte
dell’agente, e cioè l’aspetto finalistico e non quello strumentale (induzione in errore) della
condotta; pertanto, essendo il soggetto passivo del reato colui che subisce le conseguenze
patrimoniali dell’azione truffaldina, la querela proposta dalla persona ingannata, in caso di non

1

truffa contesto. Vesi massime citata

coincidenza fra indotto in errore e danneggiato, è priva di ogni effetto. (Sez. 2, n. 10259 del
13/07/1993 – dep. 12/11/1993, Cerello, Rv. 19586901).

3. Immune da censure è, poi, la sentenza nella parte in cui ha ritenuto integrati glielementi
probatori idonei a fondare la affermazione della responsabilità dell’imputato in ordine al reato
di truffa relativo alli acquisto di bovini ritenendo integrati gli artifici e raggiri in relazione alle
modalità di pagamento (effetti rimasti insoluti) ed in ragione della “irrintracciabilità” del

3.1 Deve rilevarsi del resto che «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono
deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua
manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato
quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa
conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la
persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando
non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati
probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a
conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza
probatoria del singolo elemento». (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 – dep. 31/03/2015, 0.,
Rv. 26296501).
4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve ‘essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euroft-réa1l4.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018

consigliere estensore

II presidente

debitore (v. ff. 1/3).

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