Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17634 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17634 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BELLIGERANTE GIOVANNI nato il 01/11/1953 a SIDERNO

avverso la sentenza del 30/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Data Udienza: 06/03/2018

R.G. 32055/17
FATTO E DIRITTO

1. BELLIGERANTE Giovanni ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
deducendo violazione di legge e difetto di motivazione relativamente all’ affermazione della
propria responsabilità in ordine al reato contestato nonché violazione di legge in ordine alla

2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto manifestamente infondato atteso che le
censure proposte sono totalmente generiche ed aspecifiche, inidonee ad inficiare, in alcun
modo, le puntuali argomentazioni di cui alla sentenza di appello (v ff. 1/2) quanto all’
accertamento della penale responsabilità dell’ imputato in ordine al reato di truffa assicurativa
ex art. 642 comma 2 cod. pen.; la corte territoriale con motivazione congrua in fatto e corretta
in diritto ha pure escluso la configurabilità dell’ ipotesi di un mero tentativo precisando le
ragioni per le quali in concreto la condotta consumativa del reato contestato si era verificata
(v. f.2).
Va ribadito, del resto, che il reato previsto dall’art. 642 cod. pen. è a consumazione anticipata
e, pertanto, non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio – che non si identifica
necessariamente nell’indennizzo ma può consistere in qualsiasi beneficio connesso al contratto
di assicurazione – ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a
raggiungere lo scopo. (Fattispecie relativa ad una falsa denuncia di furto di un mezzo detenuto
in leasing, in cui il vantaggio è stato ritenuto configurabile in considerazione della finalità di
appropriazione dello stesso senza la corresponsione delle rate del leasing, il cui onere veniva,
pertanto, trasferito alla società assicuratrice). (Sez. 2, n. 8105 del 21/01/2016 – dep.
29/02/2016, P.G. in proc. Nucera, Rv. 26623501).

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro duemila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018
H consigliere estensore

H presidente

mancata riqualificazione del reato contestato (art. 642 cod. pen.) quale tentativo di truffa.

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