Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17633 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17633 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAZZA LUIGI nato il 16/11/1970 a SAN GIOVANNI IN FIORE
avverso la sentenza del 07/03/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Data Udienza: 06/03/2018

R.G. 32038/17

FATTO E DIRITTO

1. MAZZA Luigi, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in
epigrafe deducendo ire motivi: – violazione di legge e difetto di motivazione non risultando la
prova della responsabilità in ordine al reato di ricettazione contestatogli ogni oltre ragionevole
dubbio, specie in ragione della carenza di ogni prova del dolo; violazione di legge in ordine alla
mancata applicazione del danno di particolare tenuità, trattandosi di moduli di assegni bancari

2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto le censure proposte vanno ritenute null’altro
che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di
quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che nell’esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso – con motivazione
logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente
disatteso la tesi difensiva.
2.1. La Corte territoriale ha, invero, correttamente riconosciuto il ricorrente responsabile del
reato di ricettazione di un assegno pacificamente provento di furto del quale l’ imputato non
aveva in alcun modo giustificato, specie nella immediatezza dei fatti, la provenienza; in tal
modo, si è correttamente conformata – quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010,
Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la
prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non
attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice
della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d’altro
canto (Sez. IL n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515), ricorre il dolo di
ricettazione nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che
la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice
mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi
contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all’imputato di
provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile
spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere
probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione
di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano
essere valutati da parte del giudice di merito (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., sentenza n .
(35535 del 12 luglio – 26 settembre 2007, CED Cass. n. 236914).
2.2. Non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto
alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure, essendo

1

aventi un valore materiale irrisorio; – intervenuta prescrizione del reato.

incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito,
appaiono del tutto infondate avendo la corte compiutamente esaminato i fatti oggetto di causa.

3. Il motivo riguardante la mancata concessione dell’ attenuante di cui all’ art. 62 n.4 cod. pen.
è manifestamente infondato sulla scorta del condivisibile orientamento secondo cui non è
configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con
riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco e documenti, poiché il

determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità. (Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015 dep. 05/06/2015, Dicecca e altro, Rv. 26411501).
4. Premesso che alla luce della ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito la
prescrizione non era maturata alla data della decisione in appello (07/03/2017), essendo per
altro verso, sul punto relativo alla asserita prescrizione, la censura del tutto generica, va,
infine, osservato che l’ inammissibilità dell’ odierno ricorso impedisce di rilevare e dichiarare, ai
sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata (vedi
Sez. U, n. 21 del 11/11/1994 – dep. 11/02/1995, Cresci, Rv. 19990301).
5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativannente in duemila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018

II consigliere estensore

H presidente

valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non

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