Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17631 del 20/03/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17631 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPOZZOLI ALFONSO N. IL 28/09/1981
avverso l’ordinanza n. 291/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
20/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/seatitg le conclusioni del PG Dott. CcuL-W2
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 20/03/2013

Ritenuto in fatto

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo violazione di legge: erano state depositate le
sentenze di merito da cui risultava che in entrambe le associazioni criminose finalizzate al furto
aggravato (del maggio-novembre 2006 i reati dapprima indicati e dell’ottobre-dicembre 2005
quelli patteggiati nel 2007) il Capozzoli operava alle dipendenze di Annunziata Giuseppe e in
quello stesso lasso di tempo cadeva il furto di Atripalda (29/11/06). Convenendo sull’estraneità
al vincolo continuativo del fatto di droga, chiedeva per il resto l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., convenendo sulla dedotta carenza di motivazione
dell’ordinanza impugnata, ne chiedeva l’annullamento con rinvio per nuovo esame.
Considerato in diritto
Il ricorso è parzialmente fondato sotto il profilo del vizio di motivazione (implicito nel suo unico
motivo, anche se rubricato come violazione di legge): il provvedimento giurisdizionale, oltre
che completo, deve essere coerente e non manifestamente illogico (art. 606.1., lett. e, cpp).
Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione si è correttamente rappresentato tra gli indici di un
eventuale vincolo di continuazione tra i reati in esame (oltre al luogo e ai concorrenti del reo),
la distanza temporale tra i reati medesimi.
E se tale parametro è stato puntualmente applicato per i due gruppi di furti commessi in un
contesto associativo tra Il maggio e il novembre del 2006 e, successivamente giudicati ma
anteriormente commessi, tra l’ottobre e il dicembre del 2005 (non necessariamente, infatti, vi
è continuazione tra due reati mezzo specie se intervallati nel tempo ed ancor più tra i vari reati
fine se non risulta per tutti l’identità del previo disegno criminoso: Cass., sez. I, n. 8451/09,
rv. 243199), altrettanto non può dirsi per il furto del 29/11/06, che ricade in prossimità (al
margine finale) del secondo dei due gruppi di furti (quello anteriormente giudicato del maggionovembre del 2006).
Essendovi su ciò un’evidente contraddizione (nel complessivo provvedimento di rigetto si legge
di un lungo lasso temporale” tra “tutti” i reati giudicati), il giudice di merito dovrà dunque
nuovamente pronunciarsi, sempre con ampia libertà di ravvisare o meno la continuazione tra il
singolo furto aggravato di Atripalda (AV) del 29/11/06 ed il gruppo di furti aggravati di Napoli
del maggio-novembre 2006, ma senza negarne la prossimità temporale.
Per il resto le dognanze del ricorrente consistono in infondate censure di fatto, cui il giudice di
merito ha già contrapposto la distanza temporale tra i due gruppi di reati del 2005 e del 2006,
di cui (fossero pure omogenei anche nelle modalità ed etere diretti dalla medesima persona)
nulla consente di affermare in concreto la previa e comune ideazione. Rimane vero quello che il
ricorrente nega nel caso di specie e cioè che altro è la continuazione tra i reati, altro la scelta
di vita criminale del soggetto (Cass., sez. II, n. 18037/04, iv. 229052).
1

Con ordinanza 20/2/12 la Corte di Appello di Napoli, giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza
di Capozzoli Alfonso intesa al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati
con più sentenze irrevocabili nei suoi confronti (associazione per delinquere e furti aggravati
commessi a Napoli dal maggio al novembre 2006, fatto di droga accertato a Napoli il 19/9/05,
furto aggravato commesso ad Atripalda in provincia di Avellino il 29/11/06, associazione per
delinquere e furti aggravati di cui a sentenza di patteggiamento del Gup del Tribunale di Napoli
del 23/5/07). Il giudice, rilevato che si trattava di reati parzialmente disomogenei, commessi in
tempi e luoghi distanti tra loro e con correi diversi, escludeva l’unicità del disegno criminoso.

Pqm
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla continuazione relativa al furto commesso il
29/11/2006 e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d’Appello di Napoli. Rigetta nel resto
il ricorso.
Roma, 20/03/2013

Il

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