Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17631 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17631 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FIORAVANTI FABIO nato il 14/09/1966 a MILANO

avverso la sentenza del 12/09/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Data Udienza: 06/03/2018

R.G. 31993/2017
FATTO E DIRITTO

1. FIORAVANTI Fabio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
deducendo violazione di legge e difetto di motivazione relativamente alli affermazione della
propria responsabilità in ordine al reato di truffa.

infondati.
2.1. Il ricorrente ha, invero, riproposto censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di
appello, e sulle quali la Corte territoriale ha esaurientemente risposto. E questa Corte non può
sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle
affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli
enunciati alle doglianze proposte dalla parte. In tema di sindacato del vizio di motivazione non
è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella
compiuta dai giudici di merito ne’ quello di “rileggere” gli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella
specie, l’obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con
valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall’istruttoria dibattimentale e con indicazione,
pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il
proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.
In particolare la Corte territoriale ha dato conto, con motivazione congrua e corretta, non
censurabile in questa sede, delle ragioni in base ai quali ha affermato la responsabilità
dell’imputato in ordine al reato di truffa tenuto conto delle modalità degli accadimenti (vendita
via Internet con intervento di persona che negozia l’ affare con falsa identità) escludendo ogni
“inverosimiglianza dei raggiri”.
2.2 Deve rilevarsi del resto che «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono
deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua
manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato
quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa
conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la
persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando
non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati
probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a
conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza
probatoria del singolo elemento». (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 – dep. 31/03/2015, 0.,
Rv. 26296501).
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
1

2. Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi dedotti sono da ritenere manifestamente

k

declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro duemila.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018

H consigliere estensore

H presidente

al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.

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