Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17629 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17629 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ABDEL MONEM EL MAHAL MOHAMED nato il 23/04/1973 a MILANO

avverso la sentenza del 01/02/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Data Udienza: 06/03/2018

R.G. 31956/2017

FATTO E DIRITTO
ABDEL MONEM EL MAHAL Moamed, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 01/12/2017 la quale, in parziale
riforma della pronunzia di primo grado, ha riqualificato la condotta di cui al capo a) quale furto
aggravato; ha confermato l’ affermazione della responsabilità per taluni episodi di ricettazione

rideterminazione della pena in anno uno, mesi sei di reclusone ed euro 300,00 di multa.
Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, illogicità della motivazione quanto al trattamento
sanzionatorio, lamentando che la corte territoriale, nell’ escludere la responsabilità per taluni
reati e rideterminare la pena, avrebbe dovuto uniformarsi ai criteri direttivi stabiliti dal primo
giudice ed adottare come pena base per la condotta di cui al capo a) partendo dal minimo
edittale.

2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
2.1. Il motivo è manifestamente infondato in quanto del tutto correttamente la Corte di Appello
ha stabilito la pena base in relazione al reato più grave (ricettazione) ed ha determinato la
pena nel pieno rispetto del principio del divieto di reformatio in peius.
Va, in proposito, ricordato che secondo quanto statuito dalle S.U. non viola il divieto di
“reformatio in peius” previsto dall’art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che,
quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite
diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest’ultima), apporta per uno
dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello
ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. U,
n. 16208 del 27/03/2014 – dep. 14/04/2014, C, Rv. 25865301).
Dal momento che è solo “la pena finale” che “non deve essere superata” dal giudice del
gravame, la sentenza appare immune dalle prospettate censure avendo la corte territoriale,
con motivazione congrua ed adeguata chiarito le ragioni per cui, a fronte di alcune assoluzioni,
ha determinato la pena nella misura indicata.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in duemila euro.

P.Q.M.
1

e pronunziata assoluzione per i reati di cui ai capi da El) ad E19) (artt. 648 cod. pen.), con

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018

presidente

H consigliere estensore

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