Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17628 del 06/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17628 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SIAFI ABDERRAZAK nato il 17/10/1986 a BENI MELLAL( MAROCCO)
avverso la sentenza del 19/04/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
Data Udienza: 06/03/2018
R.G. 31930/2017
FATTO E DIRITTO
1. SIAFI Abderrazak ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
deducendo violazione di legge e difetto di motivazione relativamente alla affermazione della
2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto manifestamente infondato atteso che le
censure proposte sono totalmente generiche ed aspecifiche, inidonee ad inficiare, in alcun
modo, le puntuali argomentazioni di cui alla sentenza di appello (v ff. 4/5) quanto all’
accertamento della penale responsabilità dell’ imputato in ordine ai reati di rapina e porto d’
armi a lui ascritti.
2.1 Deve, anche, rilevarsi che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito
non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in
esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche
attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo
convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal
caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Sez. 6, n.
49970 del 19/10/2012 – dep. 28/12/2012, Muià e altri, Rv. 25410701), dovendosi ribadire che
anche sotto tale profilo la motivazione appare adeguata e logica.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro duemila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018
II consigliere estensore
H presidente
propria responsabilità in ordine ai reati contestati.