Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17627 del 29/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 17627 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CUCAJ M1KEL N. IL 18/01/1977
avverso l’ordinanza n. 4331/2002 CORTE APPELLO di TORINO, del
23/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CA1AZZO;
lette/seMite le conclusioni del PG Datt.
e’–j/

rt-,„

Udii i difensor Avv.;

‘o

Data Udienza: 29/11/2012

RITENUTO IN FATTO
Cucaj Mikel, dichiarato latitante nel corso del processo, è stato condannato dal Tribunale di
Torino con sentenza in data 11.4.2002 alla pena di anni 17 e mesi 6 di reclusione per i delitti di
cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il difensore d’ufficio e la Corte d’appello di
Torino, con sentenza in data 13.4.2005, ha ridotto la pena ad anni 17 di reclusione, avendo
assolto l’imputato dal capo 2 dell’imputazione.

difensore d’ufficio è stato dichiarato inammissibile da questa Corte in data 23.2.2006.

Con istanza in data 7.10.2011 il difensore di fiducia del Cucaj (nel frattempo arrestato in
Albania a fini estradizionali) ha chiesto alla Corte d’appello di Torino di dichiarare la non
esecutività della sentenza della stessa Corte in data 13.4.2005 e di disporre la notifica
dell’estratto contumaciale della sentenza in data 11.4.2002 del Tribunale di Torino.
La Corte d’appello di Torino, con ordinanza in data 28.10.2011, visto l’art. 175 c.p.p., ha
concesso a Cucaj Mikel la restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza del
Tribunale di Torino in data 11.4.2002; ha dichiarato non eseguibile nei confronti del Cucaj la
sentenza della Corte d’appello di Torino in data 13.4.2005; ha disposto che la Procura generale
di Torino adottasse i necessari provvedimenti in ordine alla cessazione della carcerazione; ha
disposto la notifica dell’ordinanza a Cucaj Mikel e al difensore.
L’ordinanza è stata notificata al Cucaj e al difensore il 18.11.2011 e quest’ultimo solo in data
7.3.2012 ha presentato atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino, quando già
era stato apposto il (nuovo) passaggio in giudicato in calce alla menzionata sentenza del
Tribunale di Torino.

Con istanza in data 7.3.2012 il difensore del Cucaj ha chiesto che venisse dichiarata la non
esecutività della sentenza del Tribunale di Torino in data 11.4.2002 e che venisse disposta ex
art. 670 c.p.p. la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza.

Con ordinanza in data 23.3.2012 la Corte d’appello di Torino respingeva la predetta istanza.
Preliminarmente osservava che l’istanza in data 7.10.2011 era stata diretta alla Corte d’appello
non in qualità di giudice dell’esecuzione ma, ai sensi dell’art. 175/4 c.p.p., in qualità di giudice
che sarebbe stato competente sull’appello che si intendeva proporre contro la sentenza di
primo grado. La questione era stata presa in esame nell’ordinanza in data 28.10.2011,
ritenendo che il contenuto dell’istanza dimostrava, malgrado l’incongruità del petitum, che la
stessa fosse diretta ad ottenere la restituzione nel termine per proporre appello contro la
sentenza del Tribunale di Torino.
Conseguentemente non era stata rinnovata la notifica dell’avviso di deposito della sentenza di
primo grado.
1

Il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza della Corte d’appello proposto dal

La Corte d’appello riteneva che le notifiche al Cucaj ai sensi dell’art. 165 c.p.p., in quanto
dichiarato latitante, dovevano essere ritenute valide, sia perché la latitanza, dichiarata sulla
base del verbale di vane ricerche, era in tutto equivalente al decreto di irreperibilità che
sarebbe stato altrimenti emesso sulla base di meno approfondite ricerche, sia perché ogni
questione circa la validità della notificazione a Cucaj dell’avviso di deposito della sentenza di
primo grado doveva essere sollevata nel giudizio di impugnazione.
Secondo la Corte territoriale la notificazione dell’avviso di deposito della sentenza di primo

entro 45 giorni dalla notificazione dell’ordinanza ammissiva della restituzione nel termine per
impugnare.

Avverso l’ordinanza in data 23.3.2012 ha proposto ricorso per cessazione il difensore,
chiedendone l’annullamento per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 670 c.p.p. in
combinato disposto con gli artt. 544 e 585 c.p.p. per omessa notifica dell’estratto contumaciale
da parte della Corte d’appello di Torino, investita in qualità di giudice dell’esecuzione.
Con l’istanza in data 7.10.2011 la Corte d’appello di Torino era stata investita sia ai sensi
dell’art. 670 c.p.p., in qualità di giudice dell’esecuzione, sia ai sensi dell’art. 175 c.p.p., in
qualità di giudice dell’impugnazione, eccependo anche la regolarità della notifica effettuata ai
sensi dell’art. 165 c.p.p., poiché nel petitum si era concluso per “la non esecutività della
sentenza emessa il 13.4.2005, nell’ambito del p.p. 6790/99 disponendo la notifica dell’estratto
contumaciale della sentenza del Tribunale di Torino emessa in data 11.4.2002″.
La Corte d’appello , con l’ordinanza del 28.10.2011, aveva accolto la richiesta ex art. 175
c.p.p., ma nulla aveva argomentato rispetto alla richiesta di notifica dell’estratto contumaciale
della sentenza di primo grado.
Nelle argomentazioni a sostegno dell’istanza 7.10.2011, essendo stata chiesta la non
esecutività della sentenza di secondo grado e la rinnovazione della notifica dell’estratto
contumaciale della sentenza di primo grado sulla base del fatto che il Cucaj non aveva mai
avuto notizia del procedimento, era evidente la contestazione della dichiarazione di latitanza
del predetto, in quanto non si era sottratto volontariamente al procedimento, e quindi anche di
tutte le notifiche effettuate ai sensi dell’art. 165 c.p.p..
Essendo irregolare la notifica dell’estratto contumaciale, la Corte d’appello, in qualità di giudice
dell’esecuzione, avrebbe dovuto ordinare, ai sensi dell’art. 670/1 c.p.p., la rinnovazione della
notificazione non validamente eseguita al fine di far decorrere i termini per impugnare la
sentenza.
La Corte d’appello, non pronunciandosi con l’ordinanza del 28.10.2011 sulla necessità o meno
della notifica dell’estratto contumaciale, aveva indotto in errore la difesa che era rimasto in
attesa della notifica ai sensi dell’art. 585 c.p.p..

2

grado non doveva venire rinnovata, e quindi l’appello era tardivo poiché non era stato proposto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Cucaj Mikel, dichiarato latitante nel corso del processo a suo carico, è stato condannato
definitivamente con la sentenza della Corte di cassazione in data 23.2.2006, in quanto il
difensore nominato d’ufficio aveva prima proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Torino in data 11.4.2002 e poi aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte d’appello di Torino in data 13.4.2005.
Con istanza in data 7.10.2011 il Cucaj, dopo essere stato arrestato, si è rivolto alla Corte

condanna a suo carico, chiedendo quindi che la stessa condanna fosse dichiarata ineseguibile
nei suoi confronti e che, essendo stata irrituale la sua dichiarazione di latitanza perché non si
era sottratto volontariamente alla esecuzione dell’ordinanza cautelare, fosse rinnovata la
notifica dell’estratto contumaciale della sentenza del Tribunale di Torino.
La Corte d’appello, con ordinanza in data 28.10.2011, ai sensi dell’art. 175 c.p.p. ha disposto
la restituzione in termini dell’imputato per proporre appello avverso la suddetta sentenza del
Tribunale di Torino ed ha notificato l’ordinanza sia al Cucaj che al difensore di fiducia dallo
stesso nominato.
Dalla data della notifica dell’ordinanza in data 28.10.2011 è trascorso il termine per proporre
appello, senza che né il difensore né il Cucaj abbiano provveduto a depositare l’atto di
impugnazione, e pertanto in calce alla sentenza è stata apposta (nuovamente) l’annotazione
del passaggio in giudicato.
In data 7.3.2012 il difensore del Cucaj, contestualmente al deposito dei motivi d’appello, ha
chiesto alla Corte d’appello di dichiarare la non esecutività della sentenza di condanna e di
disporre la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado, sostenendo che
solo dalla data di questa notifica sarebbero iniziati a decorrere i termini per proporre appello.
La Corte d’appello di Torino, con ordinanza in data 23.3.2012, ha respinto la predetta istanza e
avverso questa ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, sostenendo di essersi
rivolto alla Corte d’appello – con l’istanza in data 7.10.2011 – in qualità di giudice
dell’esecuzione, contestando la regolarità della notifica dell’estratto contumaciale e chiedendo
espressamente che lo stesso venisse nuovamente notificato al Cucaj. Quindi, per il disposto
dell’art. 670 c.p.p., il termine per impugnare doveva decorrere dalla nuova notifica dell’estratto
contumaciale, ed in attesa della notifica del predetto estratto non era stato depositato, dopo la
notifica dell’ordinanza che disponeva la remissione in termini per impugnare, l’atto di appello.
Il ricorso è infondato per un duplice ordine di ragioni: sotto un primo aspetto, la Corte
d’appello, con l’ordinanza in data 28.10.2011, aveva espressamente chiarito che l’istanza della
difesa doveva essere qualificata come una richiesta di restituzione in termini; sotto altro
aspetto, non era ammissibile in sede di incidente di esecuzione una contestazione della
regolarità dello stato di latitanza, poiché il processo era passato anche al vaglio della
Cassazione.

3

d’appello di Torino, sostenendo di non essere venuto a conoscenza del processo e della

Con riguardo al primo aspetto, la Corte d’appello, nella motivazione dell’ordinanza, aveva
espressamente specificato ” Considerato che la formulazione della citata istanza ex art. 175
c.p.p. ed il relativo contenuto dimostrano come essa sia diretta ad ottenere la restituzione di
Cucaj Mikel nel termine per proporre appello contro la sentenza di primo grado e non si tratti
(malgrado l’incongruità del petitum) di richiesta indirizzata a questa Corte come giudice
dell’esecuzione onde contestare la validità della notificazione dell’avviso di deposito della
sentenza emessa il 13.4.2005 dalla Corte stessa nel processo a carico di Ago Mikeli ed altri

notificazione, da cui non potrebbe comunque derivare la rinnovazione di quella dell’avviso di
deposito della sentenza di primo grado”.
Quindi, era ben chiaro che La Corte d’appello aveva ritenuto di pronunciarsi in quanto giudice
competente sulla richiesta di restituzione in termini e noni in sede di incidente di esecuzione.
Ricevuta la notifica con la quale veniva concessa ex art. 175 c.p.p. la restituzione nel termine
per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino in data 11.4.2002, il Cucaj e il
suo difensore non avevano alcun motivo – tenuto conto della suddetta motivazione
dell’ordinanza – per attendere che la Corte d’appello disponesse la notifica dell’estratto
contumaciale della sentenza di primo grado.
Sotto il secondo aspetto, si deve considerare che il processo nei confronti del Cucaj era
passato, dopo la sentenza del Tribunale, al vaglio del giudizio di appello e di quello per
cassazione, e quindi in sede esecutiva non potevano essere eccepite eventuali nullità
verificatesi nel corso del giudizio di cognizione.
Peraltro, essendo stato il Cucaj rimesso in termini per proporre appello, nell’atto di
impugnazione avrebbe potuto eccepire anche l’invalidità della dichiarazione di latitanza.
Non essendo stato depositato l’atto di appello nei termini di legge, che nel caso di specie
decorrevano dalla notifica dell’ordinanza con la quale il Cucaj era stato rimesso in termini per
impugnare la sentenza di primo grado, correttamente è stata dichiarata l’esecutività della
sentenza d’appello.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 29 novembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Presidente

imputati, non essendo neppure indicato cosa determinerebbe !Invalidità della predetta

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA