Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17627 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17627 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
PELUSO GIOVANNI nato il 15/02/1970 a SARNO
PELUSO MARIO nato il 08/09/1976 a SAN GIUSEPPE VESUVIANO

avverso la sentenza del 02/10/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

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Data Udienza: 06/03/2018

R.G. 31928/2017
FATTO E DIRITTO

1. PELUSO Giovanni e PELUSO Mario hanno proposto con un unico atto due identici ricorsi per
cassazione avverso la sentenza in epigrafe, deducendo: – violazione di legge e difetto di
motivazione relativamente alla affermazione della propria responsabilità in ordine ai reati
contestati; – violazione di legge e difetto di motivazione quanto al rigetto dei motivi di appello;

e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche; nullità della sentenza per omessa valutazione di dati essenziali; – erronea
applicazione della legge penale.

2. I ricorsi devono ritenersi inammissibili in quanto manifestamente infondati atteso che le
censure proposte sono totalmente generiche ed aspecifiche, inidonee ad inficiare, in alcun
modo, le puntuali argomentazioni di cui alla sentenza di appello (v ff.2-3) quanto alli
accertamento della penale responsabilità degli imputati in ordine ai reato ascritti.
2.1 Occorre, poi, osservare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti
generiche ad entrambi gli imputati, hanno correttamente valutato i criteri di cui all’art. 133
c.p., tenendo conto della gravità dei fati contestati e dei precedenti penali. La Suprema Corte
ha, d’altronde, più volte affermato che ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti
generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all’art. 133
c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a
quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del
11/1072004 Ud. – dep. 25/01/2005 – Rv. 230691), sicchè la sentenza anche sul punto è
immune da censure.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro duemila ciascuno.

P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al » pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018
Il consigliere estensore

Il presidente

– violazione di legge e difetto di motivazione per travisamento della prova; violazione di legge

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