Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17626 del 06/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17626 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NDAO MASSAER nato il 07/02/1980
avverso la sentenza del 23/01/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
Data Udienza: 06/03/2018
R.G. 31918/2017
FATI-0 E DIRITTO
1. NDAO Massaer, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
in epigrafe deducendo violazione di legge lamentando che la corte territoriale nel ridurre la
pena irrogata in primo grado aveva omesso di sostituire la reclusione con la corrispondente
libertà controllata ex artt. 53 e 57 L. 689/1981 come irrevocabilmente disposto dal giudice in
2. Il ricorso è inammissibile.
Occorre rilevare che nella pronunzia impugnata è detto che la sentenza doveva essere
“parzialmente riformata” in punto di determinazione della pena “e confermata nel resto (in
particolare quanto alla sostituzione della pena detentiva nella libertà controllata in misura del
doppio, alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena…..)” e così
nella parte dispositiva indicata la riduzione della pena è detto, il ultimo, “Conferma nel resto”.
Risulta evidente che il ricorrente non ha nulla di cui dolersi e che difetta l’ interesse ad
impugnare il provvedimento atteso che nella citata sentenza è stato stabilito che la minore
pena comminata debba essere sostituita con la corrispondente libertà controllata ex artt. 53 e
57 L. 689/1981.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro duemila
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018
consigliere estensore
H presidente
primo grado.