Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17625 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17625 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

Data Udienza: 06/03/2018

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
SORRENTINO GIORGIO nato il 10/03/1992 a NAPOLI
BELLOFIORE ANTONIO nato il 17/06/1991 a NAPOLI

avverso la sentenza del 11/12/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

,kre

R.G. 31906/2017
FATTO E DIRITTO

1. BELLOFIORE Antonio e SORRENTINO Giorgio, a mezzo del medesimo difensore, hanno
proposto, con un unico atto, ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe deducendo
entrambi difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio ed alla mancata

2. I ricorsi devono ritenersi inammissibili.
2.1. Il motivo riguardante il trattamento sanzionatorio, totalmente generico, è anch’ esso
manifestamente infondato atteso che risulta che la corte territoriale nello stabilire la pena ha
tenuto in considerazione i fatti contestati e la personalità dell’ imputato e, per altro verso, in
considerazione del fatto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice
di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati
negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di
cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non
sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
2.2. Occorre, poi, osservare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione
risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale
previsto dall’art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell’equivalenza, anziché della prevalenza
delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in
concreto. (Sez. 2, n. 31.531 del 16/05/2017 – dep. 26/06/2017, Pistilli, Rv. 27048101) sicchè
la sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione
complessiva, tenendo conto in particolare della condotto degli imputati, ritenendo di
confermare il giudizio di bilanciamento operato dal primo giudice.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro duemila ciascuno.
P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018
H consigliere estensore

II presidente

concessione delle circostanze attenuanti generiche “nella massima estensione”.

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