Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17624 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17624 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUSSO MICHELE nato il 21/02/1968 a CERIGNOLA

avverso la sentenza del 21/11/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Data Udienza: 06/03/2018

R.G. 31899/2017
FATTO E DIRITTO

1. RUSSO Michele ha proposto, a mezzo due difensori di fiducia, due ricorsi per cassazione
avverso la sentenza in epigrafe deducendo: con il primo difetto di motivazione relativamente
alla affermazione della propria responsabilità in ordine ai reati contestati e con il secondo la

2. Il primo ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto risulta che il Russo ha rinunziato in
sede di appello a tutti i motivi tranne che quelli relativi al trattamento sanzionatorio, fermo
restando che le censure oggi proposte appaiono totalmente generiche ed aspecifiche e, quindi,
comunque inammissibili.
Va, invero, osservato la rinuncia parziale ai motivi d’appello determina il passaggio in giudicato
della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il
ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati
e non possono essere rilevate d’ufficio le questioni relative ai medesimi motivi. (Nella
fattispecie gli imputati avevano rinunciato ai motivi di appello concernenti la responsabilità
penale e la S.C. ha dichiarato di poter esaminare i soli motivi di ricorso riguardanti il
trattamento sanzionatorio, tra i quali non rientrava l’eccepita violazione della disciplina del
reato continuato). (Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015 – dep. 06/03/2015, Barra ed altri, Rv.
26244801).

3. Il motivo riguardante il trattamento sanzionatorio, totalmente generico, è anch’ esso
manifestamente infondato atteso che risulta che la corte territoriale nello stabilire la pena ha
tenuto in considerazione i fatti contestati e la personalità dell’ imputato e, per altro verso, in
considerazione del fatto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice
di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati
negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di
cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non
sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si
determina equitativamente in euro duemila.

1

erroneità e illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena.

P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018

11 presidente

II consigliere estensore

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