Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17623 del 06/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17623 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LATO FABIO nato il 16/12/1972 a TARANTO
avverso la sentenza del 23/02/2017 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
Data Udienza: 06/03/2018
R.G. 31887/2017
FATTO E DIRITTO
1. LATO Fabio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe deducendo
difetto di motivazione relativamente alla affermazione della propria responsabilità in ordine ai
reati contestati.
censure proposte sono totalmente generiche ed aspecifiche, inidonee ad inficiare, in alcun
modo, le puntuali argomentazioni di cui alla sentenza di appello (v. f.4) quanto all’
accertamento della penale responsabilità dell’ imputato in ordine ai reati ricettazione e falso a
lui ascritti.
2.1 Deve, anche, rilevarsi che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito
non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in
esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche
attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo
convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal
caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Sez. 6, n.
49970 del 19/10/2012 – dep. 28/12/2012, Muià e altri, Rv. 25410701), dovendosi ribadire che
anche sotto tale profilo la motivazione appare adeguata e logica.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro duemila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018
H consigliere estensore
presidente
2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto manifestamente infondato atteso che le