Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17621 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17621 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SINISCALCHI BERNABO’ LUIGI nato il 13/05/1943 a NAPOLI

avverso la sentenza del 30/09/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Data Udienza: 06/03/2018

R.G. 31877/2017

FATTO E DIRITTO
1. SINISCALCHI BERNABO’ Luigi, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione avverso
la sentenza in epigrafe deducendo difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio
ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2.1. Il motivo riguardante la pena, totalmente generico ed aspecifico, è manifestamente
infondato in quanto da un lato risulta che la corte territoriale nel confermare il trattamento
sanzionatorio ha, comunque, tenuto in considerazione i fatti contestati e la personalità dell’
imputato e, per altro verso, in ragione del fatto la graduazione della pena rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in
aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile
la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della
pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n.
5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non
ricorre.
2.2. Occorre, poi, osservare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti
generiche, hanno correttamente valutato i criteri di cui all’art. 133 c.p., evidenziando anche i
numerosi precedenti penali dell’ imputato. La Suprema Corte ha, d’altronde, più volte
affermato che ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis
cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 c.p., ma non è necessario, a
tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare
riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. – dep.
25/01/2005 – Rv. 230691), sicchè la sentenza anche sul punto è immune da censure.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in duemila euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018
H consigliere estensore

presidente

2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

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