Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17620 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17620 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROSSI GERMANO VITTORIO nato il 31/01/1971 a MILANO

avverso la sentenza del 23/02/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Data Udienza: 06/03/2018

R.G. 31876/2017

FATTO E DIRITTO

1. ROSSI Germano Vittorio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
deducendo: – violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla affermazione della
responsabilità quanto al reato di concorso in estorsione contestato; violazione di legge e difetto

2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto manifestamente infondato atteso che le
censure proposte vanno ritenute null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede
di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame
dalla corte territoriale.
2.1. Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di
legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati
dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa
rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 – dep.
27/11/2015, Musso, Rv. 26548201).
2.2. Va, ancora, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla
congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio
sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra
divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 – dep.
25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201) e che in tema di prove, il riconoscimento fotografico da
parte di un testimone che, per il tempo trascorso, non abbia serbato memoria diretta delle
sembianze della persona da riconoscere può conseguire comunque un risultato di certezza in
esito al richiamo, attraverso il meccanismo delle contestazioni, dell’individuazione della
persona da riconoscere effettuata senza esitazioni nella fase delle indagini. (Sez. 5, n. 43655
del 25/05/2015 – dep. 29/10/2015, Volpini, Rv. 26496901).

3. Nella specie la corte di merito con motivazione congrua e pienamente logica, ha disatteso, in
punto di fatto e di diritto, le medesime censure afferenti la asserita inattendibilità della p.o.
Gli argomenti spesi dall’ imputato nell’ odierno ricorso sono generici e meramente reiterativi
rispetto all’ampia motivazione con la quale la Corte ha puntualmente confutato la medesima
censura evidenziando che le dichiarazioni della persona offesa coerenti e lineari avevano
trovato decisivi elementi di riscontro e precisando che non era certamente configurabile l’
ipotesi meno grave dell’ esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen.,
escludendo che il Rossi fosse titolare di crediti azionabili e valutate anche le modalità assai
violente ed aggressive della condotta.

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quanto alla mancata qualificazione del reato ai sensi dell’ art. 393 cod. pen.

3.1. Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede
quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure,
essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero
merito, appaiono del tutto infondate.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la

della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018

consigliere estensore

presidente

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore

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