Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17619 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17619 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OLIVARES MAURIZIO nato il 14/09/1953 a MAGENTA

avverso la sentenza del 19/05/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Data Udienza: 06/03/2018

R.G. 31870/2017
FATTO E DIRITTO

1. OLIVARES Maurizio, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza in epigrafe lamentando difetto di motivazione e violazione di legge per mancata

2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto i giudici di merito, nel negare le circostanze
attenuanti generiche all’ imputato nell’ ottica di una adeguata dosimetria della pena, hanno
correttamente valutato i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., richiamando la gravità dei fatti
contestati nonché i numerosi precedenti penali dell’ imputato.
La Suprema Corte ha, d’altronde, più volte affermato che ai fini dell’applicabilità delle
circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai
parametri di cui all’art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo
sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2,
Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. – dep. 25/01/2005 – Rv. 230691), sicchè la sentenza
sul punto è immune da censure.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro duemila.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018

Il consigliere estensore

H presidente

concessione delle circostanze attenuanti generiche.

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