Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17618 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17618 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VARRICCHIO GENNARO nato il 07/10/1979 a BENEVENTO

avverso la sentenza del 23/09/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Data Udienza: 06/03/2018

R.G. 31842/2017

FATTO E DIRITTO

1. VARRICCHIO Gennaro ha proposto, a mezzo difensore, ricorso per cassazione avverso la
sentenza in epigrafe – in forza della quale è stata confermata la statuizione di condanna a suo
carico per ricettazione e porto di un coltello – deducendo con un unico motivo difetto di

2. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Le censure proposte vanno ritenute, infatti, null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in
questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente
presi in esame dalla corte territoriale la quale nell’esaminare i medesimi motivi di doglianza
dedotti con l’ odierno ricorso – con motivazione congrua, del tutto coerente con gli indicati
elementi probatori acquisiti e corretta in diritto – ha puntualmente disatteso le tesi difensiva,
correttamente ritenendo integrata la responsabilità del ricorrente in ordine ai reati contestati.
Va, invero, osservato che in tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del
giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici
di merito ne’ quello di “rileggere” gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui
valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l’obbligo di
motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di
tutti gli elementi offerti dall’istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente
sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio
convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.
2.1. Occorre, ancora, evidenziare che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di
prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per
giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni
elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti
difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di
legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di
legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del
giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa
contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n.
20806 del 05/05/2011 – dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro duemila.
1

motivazione relativamente al mancato riconoscimento del reato di furto.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018

presidente

consigliere estensore

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