Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17617 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17617 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOPRETE BRUNO nato il 08/12/1973 a TORINO

avverso la sentenza del 16/05/2017 del GIP TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Data Udienza: 06/03/2018

R.G. 31782/2017

FATTO E DIRITTO

1. LOPRETE Bruno ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la
quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino aveva applicato la pena
concordata con il Pubblico Ministero e deduce violazione di legge quanto alla determinazione

2. Il ricorso è manifestamente infondato atteso che in tema di patteggiamento, una volta che
l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice, l’impugnazione della sentenza è consentita
solo qualora la pena concordata si configuri come illegale.
Il profilo lamentato afferente sostanzialmente la “congruità” della pena non è, quindi,
deducibile in questa sede (v., in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 7683 del 27/01/2015).

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro duemila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018

H consigliere estensore

H presidente

della pena stante l’ omessa adeguata valutazione delle circostanze attenuanti.

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