Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17616 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17616 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:’
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
BRESCIA
nel procedimento a carico di:
SOUFIANE FAGHOLI nato il 31/07/1991

avverso la sentenza del 11/05/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Data Udienza: 06/03/2018

R.G. 31781/2017

FATTO E DIRITTO
1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Monza aveva applicato a SOUFIANE Fagholi la pena concordata con il Pubblico
Ministero deducendo violazione dell’ art. 606 lett. b) in relazione alli art. 175 cod. proc. pen.

di riti alternativi nel termine di legge.

2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Occorre premettere che avendo il P.M. prestato il proprio consenso ai fini del patteggiamento
in udienza l’ accordo non può essere rimesso in discussione, dovendosi, peraltro, rilevare che
la verifica in fatto del giudice quanto la ricorrenza dei presupposti per una rimessione in
termini non è sindacabile in questa sede.

3. Né a diverse conclusioni può pervenirsi in relazione alla affermazione del principio secondo
cui in tema di patteggiamento l’art.446 comma primo cod. proc. pen. prescrive che la richiesta
di applicazione della pena conseguente a giudizio immediato deve essere formulata entro il
termine di decorrenza di quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato, con la
conseguenza che il patteggiamento tardivamente richiesto non deve essere ammesso e, se lo è
stato, dà luogo ad una ipotesi di nullità della decisione (Sez. 6, n. 5541 del 19/01/2016 – dep.
10/02/2016, P.M. in proc. Galati, Rv. 26590201): la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte
riguardava l’ ipotesi di patteggiamento richiesto oltre i termini di legge mentre nel caso in
esame è stata delibata, positivamente, la sussistenza dei presupposti di cui alli art. 175 cod.
proc. pen. e si è conseguentemente validamente perfezionato l’ accordo con il consenso del
P.M.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018

H consigliere estensore

II presidente

stante la illegittima rimessione in termini dell’ imputato tale da giustificare l’ omessa richiesta

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