Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17614 del 29/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 17614 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MARTINEZ GIOVANNA N. IL 15/09/1944
avverso la sentenza n. 297/2008 TRIB.SEZ.DIST. di ALGHERO, del
13/07/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO
Udito il Procuratore Gqnerale in persona del Dott. E tv,-:(-0
che ha concluso per .(

Gft

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

I

Data Udienza: 29/11/2012

RILEVATO IN FATTO
Con sentenza in data 13.7.2010 il Tribunale di Sassari, sezione distaccata di Alghero,
condannava Martinez Giovanna per il reato di cui all’art. 659 c.p. perché, mediante rumori
provenienti dal pubblico esercizio denominato POLDO, disturbava il riposo di Mameli Maria
Anna e Noria Antonio, reato commesso fino al 9.8.2006, e condannava l’imputata alla pena di
euro 250,00 di ammenda nonché a risarcire i danni a favore dei predetti Mameli e Noria,
costituiti parti civili.

all’appartamento abitato dai coniugi Noria-Mameli; dai locali provenivano forti e incessanti
rumori che disturbavano i suddetti coniugi; nella palazzina vi erano altri appartamenti, ma gli
stessi erano occupati solo nel periodo estivo, mentre il Noria e la Mameli risiedevano tutto
l’anno nel suddetto appartamento.
Da rilievi fonometrici, effettuati in periodo di scarsa affluenza di avventori, fuori dalla stagione
estiva, era risultato che nell’appartamento suddetto il rumore era di sei decibel, il doppio di
quello consentito.
Secondo il Tribunale, il disturbo delle occupazioni e del riposo è configurabile non solo quando
la condotta sia tale da disturbare un indeterminato numero di persone, anche se la lamentela
proviene da una sola, ma anche quando sia leso l’interesse di una singola persona, dal
momento che la violazione della sua tranquillità può avere riflessi negativi sulla tranquillità
pubblica.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, chiedendone
l’annullamento per erronea applicazione dell’art. 659 c.p., in quanto detta norma sarebbe
applicabile solo quando i presunti rumori molesti disturbano le occupazioni o il riposo della
generalità dei consociati, mentre il fatto in oggetto disturbava solo i coniugi Noria-Mameli e
non era stato in alcun modo provata la potenzialità a disturbare anche il riposo di altre
persone.
Secondo il ricorrente, non era neppure applicabile il secondo comma dell’art. 659 c.p., essendo
il superamento dei limiti derivanti da mestieri rumorosi un illecito amministrativo previsto
dall’art. 10/2 legge 447/1995 e non essendo stata contestata alla ricorrente la violazione di
disposizioni di legge o prescrizioni dell’Autorità per l’esercizio della propria attività
commerciale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
All’imputata è stata addebitata l’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 659 c.p., poiché nel
capo di imputazione si contestano rumori provenienti dal pubblico esercizio gestito dalla
Martinez che disturbavano il riposo di Mameli Maria Anna e Noria Antonio, senza alcun
riferimento a un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell’autorità.
1

Il giudice accertava che l’imputata gestiva una paninoteca nel piano sottostante

Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante i rumori provenienti dal predetto esercizio
disturbassero solo i coniugi indicati nel capo di imputazione e non potessero disturbare altre
persone, sussisteva il reato contestato dal momento che la violazione della tranquillità anche di
una sola persona può avere riflessi negativi sulla tranquillità pubblica.
È stata seguita dal Tribunale, nell’affermare il suddetto principio, una giurisprudenza (V. Sez. 1
sentenza n. 2486 del 24.5.1993, Rv. 196915) ormai superata, avendo questa Corte da tempo
affermato nella materia de qua che per la configurabilità della contravvenzione di disturbo delle

schiamazzi e le altre fonti sonore indicate nella norma superino la normale tollerabilità ed
abbiano, anche in relazione allo loro intensità, l’attitudine a propagarsi ed a disturbare un
numero indeterminato di persone, e ciò a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune
persone siano state effettivamente disturbate; invero, trattandosi di reato di pericolo, è
sufficiente che la condotta dell’agente abbia l’attitudine a ledere il bene giuridico protetto dalla
norma incriminatrice, ed è indifferente che la lesione del bene si sia in concreto verificata. Ne
consegue che la contravvenzione non è configurabile nei casi in cui le emissioni rumorose non
superino la normale tollerabilità ed in quelli in cui sia oggettivamente impossibile il disturbo di
un numero indeterminato di persone, ma siano offesi solamente i soggetti che si trovano in un
luogo contiguo a quello da cui provengono i rumori: in tale ultima ipotesi il fatto non assume
invero rilievo penale, ma deve essere inquadrato nell’ambito dei rapporti di vicinato tra
immobili confinanti, disciplinato dal codice civile (V. Sez. 1 sentenza n. 5714 del 24.4.1996,
Rv. 205274; Sez. i sentenza n. 40393 dell’8.10.2004, Rv. 230643; Sez. 1 sentenza n. 7748
del 24.1.2012, Rv. 252075).
Pertanto, la setenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché, mancando uno degli
elementi costitutivi del reato, il fatto non sussiste.
P.Q. M .
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma in data 29 novembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Presidente

occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 cod. pen.) è necessario che i rumori, gli

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA