Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17613 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17613 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

MAISAIA MATE nato il 10/04/1987 a KUTAISI( GEORGIA)

avverso la sentenza del 07/02/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Data Udienza: 06/03/2018

RG. 31549/17

FATTO E DIRITTO

1. MAISAIA Mate, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
in epigrafe deducendo tre motivi:
– violazione di legge e difetto di motivazione per avere la corte territoriale riconosciuto l’
aggravante di cui alli art. 628 n. 3 quinquies cod. pen;

applicabilità delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 cod. pen. e 62 n. 6 cod. pen.;

violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla

mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato avendo la corte territoriale, con valutazione in
fatto non sindacabile in questa sede ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’ applicazione
dell’ aggravante di cui all’ art. art. 628 n. 3 quinquies cod. pen, in ragione della età avanzata
della vittima (ultrasettantaquattrenne).
2.1. Il secondo motivo è anch’ esso esso manifestamente infondato essendosi la corte
territoriale, quanto al primo profilo di censura, conformata al condivisibile orientamento
secondo cui ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità con
riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di
modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla
lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la
natura plurioffensiva del delitto “de quo”, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la
libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne
consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può
farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice
di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici ( Sez. 2,
Sentenza n. 50987 del 17/12/2015 Ud. (dep. 29/12/2015 ) Rv. 265685.
2.2. Anche l’ ulteriore profilo è manifestamente infondato non apparendo censurabile la
sentenza impugnata nella parte in cui ha negato detta circostanza attenuante in applicazione
del condivisibile principio secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di
cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere volontario,
integrale, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, ed effettivo (Nella specie, è
stata esclusa l’applicabilità della circostanza attenuante in considerazione del comportamento
dell’imputato che aveva risarcito il solo danno patrimoniale a seguito di una messa in mora da
parte della parte lesa ed aveva successivamente agito in sede civile per il recupero delle
somme corrisposte a tale titolo) (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015 – dep. 17/02/2016, Minzolini,
Rv. 26583101), ritenendo, con motivazione logica e congrua, il risarcimento non satisfattivo.
1

– violazione di legge e difetto di motivazione per avere la corte territoriale escluso l’

3. Il motivo riguardante il trattamento sanzionatorio, totalmente generico, è anch’ esso
manifestamente infondato atteso che risulta che la corte territoriale nello stabilire la pena ha
tenuto in considerazione i fatti contestati e la personalità dell’ imputato e, per altro verso, in
considerazione del fatto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice
di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati
negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di

sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
3.1. Occorre, poi, osservare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti
generiche all’ imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all’art. 133 cod. pen.,
evidenziando la assoluta gravità della condotta. La Suprema Corte ha, d’altronde, più volte
affermato che ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62

bis

cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 c.p., ma non è necessario, a
tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare
riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. – dep.
25/01/2005 – Rv. 230691), sicchè la sentenza anche sul punto è immune da censure.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in duemila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018
II consigliere estensore

H presidente

cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non

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