Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17610 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17610 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUDDU FABRIZIO nato il 21/10/1989 a CAGLIARI

avverso la sentenza del 02/02/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Data Udienza: 06/03/2018

R.G. 31210/2017
FATTO E DIRITTO

1. PUDDU Fabrizio ha proposto, a mezzo difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza
in epigrafe – in forza della quale è stata confermata la statuizione di condanna a suo carico per
il reato di ricettazione – deducendo con due motivi, i quali possono essere esaminati
congiuntamente in quanto fra loro connessi, violazione di legge e difetto di motivazione non

contestatogli, ogni oltre ragionevole dubbio

2. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Le censure proposte con il primo motivo vanno ritenute, infatti, null’altro che un modo
surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi
fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale la quale nell’esaminare i
medesimi motivi di doglianza dedotti con l’ odierno ricorso – con motivazione congrua, del tutto
coerente con gli indicati elementi probatori acquisiti e corretta in diritto – ha puntualmente
disatteso le tesi difensiva, correttamente ritenendo integrata la responsabilità del ricorrente in
ordine al reato di ricettazione contestata sulla scorta di quanto riferito dal teste Manuel Cossu
le cui dichiarazioni sono state ritenute pienamente attendibili in forza di una valutazione in
fatto congrua e logica (v. sent. ff. 4-5), non censurabile in questa sede.
Va, invero, osservato che in tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del
giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici
di merito ne’ quello di “rileggere” gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui
valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l’obbligo di
motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di
tutti gli elementi offerti dall’istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente
sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio
convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.
2.1. Occorre, ancora, rilevare che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è
devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al
proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi
probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi,
quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di
legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di
legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del
giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa
contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n.
20806 del 05/05/2011 – dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

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risultando a suo carico la prova della responsabilità in ordine al reato di ricettazione

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2.2. Non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto
alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure, essendo
incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito,
appaiono del tutto infondate avendo la corte compiutamente esaminato i fatti oggetto di causa.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la

delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in duemila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa

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