Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17609 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17609 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ORACOLO GIUSEPPE nato il 26/04/1985 a ESSEN ( GERMANIA)

avverso la sentenza del 25/01/2017 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di TRENTÓ, con sentenza in data 25/01/2017, confermava la condanna alia
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROVERETO, in data 29/01/2016, nei
confronti di ORACOLO GIUSEPPE in relazione al reato di cui all’ art. 629 CP ed a quelli di cui all’art.
73 D.P.R. 309/90 (capi B, C, e D).
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai capi C) e D).
Il ricorso è inammissibile.
Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal

motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1
lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004,
n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n.
34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
La Corte, infatti, ha escluso, quanto al capo C), l’ipotesi penalmente irrilevante del consumo di
gruppo, tenuto conto che il cessionario della droga mai aveva fatto cenno alla decisiva circostanza
che vi era stato tra lui e l’imputato cedente un previo accordo per la consumazione della droga
insieme. In ciò, la Corte ha correttamente richiamato Sez. U, n. 25401 del 2013, Galluccio, che
esclude il consumo di gruppo non punibile in assenza di uno dei requisiti costituito dal fatto che
“l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo”.
Quanto al capo D), la circostanza che l’accordo intervenuto tra l’imputato ed il cessionario per
l’acquisto della droga fosse serio e concreto si ricava dalla lettura della motivazione della sentenza
a proposito degli altri reati per i quali il ricorrente è stato condannato, che dimostrano come egli
fosse uno spacciatore di droga che vendeva a soggetti minorenni.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore
GIUSEPPE SGADARI

giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del

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