Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17608 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17608 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOSTACCIO PIETRO nato il 19/04/1980 a MESSINA

avverso la sentenza del 16/09/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Data Udienza: 06/03/2018

R.G. 31148/2017

FATTO E DIRITTO

1. MOSTACCIO Pietro ha proposto, a mezzo difensore, ricorso per cassazione avverso la
sentenza in epigrafe – in forza della quale è stata confermata la statuizione di condanna a suo
carico per il reato di rapina – deducendo due motivi:
– violazione di legge e difetto di motivazione relativamente alla affermazione della propria

– difetto di motivazione quanto alli omesso riconoscimento delle circostanza attenuante di cui
alli art. 62 n.4 con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate;
– difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Le censure proposte con il primo motivo vanno ritenute, infatti, null’altro che un modo
surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi
fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale la quale nell’esaminare i
medesimi motivi di doglianza dedotti con l’ odierno ricorso – con motivazione congrua, del tutto
coerente con gli indicati elementi probatori acquisiti e corretta in diritto – ha puntualmente
disatteso le tesi difensiva, correttamente ritenendo integrata la responsabilità del ricorrente in
ordine al reato di rapina contestata sulla scorta del riconoscimento operato dalla persona
offesa Curcuruto ritenuta pienamente attendibile in forza di valutazione in fatto congrua e
logica (v. sent. ff. 6-7) non censurabile in questa sede.
Va, invero, osservato che in tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del
giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici
di merito ne’ quello di “rileggere” gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui
valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l’obbligo di
motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di
tutti gli elementi offerti dall’istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente
sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio
convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.
2.1. Occorre, poi, rilevare che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è
devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al
proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi
probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi,
quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di
legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di
legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del
giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa
1

responsabilità in ordine al reato contestato;

contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n.
20806 del 05/05/2011 – dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).
2.2. Deve, ancora, evidenziarsi che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di
merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a
prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente
che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le
ragioni dei suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne

che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione
adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107).
2.3. Va, inoltre, rilevato che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione
risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale
previsto dall’art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell’equivalenza, anziché della prevalenza
delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in
concreto. (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017 – dep. 26/06/2017, Pistilli, Rv. 27048101) sicchè
la sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione
complessiva, tenendo conto in particolare della condotta dello stesso.

3. Rileva il Collegio che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all’
imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., evidenziando i
precedenti penali a carico dell’ imputato. La Suprema Corte ha, d’altronde, più volte affermato
che ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen.,
il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che
li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si
veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. – dep. 25/01/2005 – Rv.
230691), sicchè la sentenza, anche sul punto, è immune da censure.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in duemila euro.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018
H consigliere estensore

H presidente

consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive

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