Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17607 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17607 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANTIA SALVATORE nato il 23/01/1980 a TERMINI IMERESE

avverso la sentenza del 22/02/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Data Udienza: 06/03/2018

R.G. 31061/2017
FATTO E DIRITTO

1. MANTIA Salvatore, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza in epigrafe deducendo, con due motivi fra loro connessi, violazione di legge e difetto
di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle

2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
2.1. Occorre osservare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche
all’ imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., evidenziando
anche la mancanza di elementi di segno positivo e l’ assenza di sintomi di resipiscenza. La
Suprema Corte ha, d’altronde, più volte affermato che ai fini dell’applicabilità delle circostanze
attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui
all’art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che
specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n.
2285 del 11/1072004 Ud. – dep. 25/01/2005 – Rv. 230691), sicchè la sentenza sul punto è
immune da censure.
2.2. Il motivo riguardante il trattamento sanzionatorio, totalmente generico, è anch’ esso
manifestamente infondato atteso che risulta che la corte territoriale nello stabilire la pena ha
tenuto in considerazione i fatti contestati e la personalità dell’ imputato e, per altro verso, in
considerazione del fatto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice
di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati
negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di
cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non
sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in duemila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018
••M■■•■~15
.1.•■••■•■■•■

circostanze attenuanti generiche.

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