Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17606 del 06/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17606 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’AGUANNO ROSA MARIA nato il 21/05/1971 a PACECO
avverso la sentenza del 26/01/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
Data Udienza: 06/03/2018
R.G. 31060/2017
FATTO E DIRITTO
1. D’ AGUANNO Rosa Maria ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
deducendo violazione di legge per avere la corte territoriale omesso ogni motivazione
relativamente al chiesto riconoscimento della circostanza attenuante di cui alli art. 62 n. 4 cod.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente la
corte territoriale con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto ha espressamente
rigettato il relativo motivo di impugnazione precisando che ostava alla concessione di detta
circostanza la consistenza della somma oggetto di appropriazione pari ad euro 1.000,00,
somma tutt’ altro che irrisoria.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
‘ declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro duemila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018
pen.