Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17605 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17605 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OTTAVIANO CARMINE nato il 06/01/1969 a NAPOLI

avverso la sentenza del 14/04/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di PALERMO, Con sentenza in data i4/04/2016, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 09/04/2014, nei
confronti di OTTAVIANO CARMINE in relazione al reato di cui all’ art. 640 CP.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed alla esclusione della recidiva.
Il ricorso è inammissibile.
Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del

anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1
lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004,
n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n.
34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha
sottolineato che le dichiarazioni della persona offesa, corroborate da quelle di altro testimone,
erano state acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. a causa della impossibilità della stessa persona di
essere assunta al dibattimento a motivo del suo grave stato di salute connesso all’anzianità
anagrafica, particolari del tutto omessi in ricorso.
Che omette pure di fare riferimento al passaggio della motivazione in cui la Corte ha giustificato
l’applicazione della recidiva avuto riguardo alla lettura dei precedenti penali specifici che
illuminavano come l’ulteriore episodio commesso fosse indice di particolare attitudine al delitto e di
maggiore pericolosità, nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità citata in motivazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore
GIUSEPPE SGADARI

-T’ 1— A

motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma

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