Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17604 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17604 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUARESI FILIPPO nato il 03/03/1974 a PALERMO
avverso la sentenza del 09/03/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Data Udienza: 06/03/2018

R.G. 31024/2017

FATTO E DIRITTO

1. GUARESI Filippo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
deducendo tre motivi:
– violazione di legge e difetto di motivazione relativamente all’ affermazione della propria

di cui all’ art. 54 cod. pen.;
– violazione di legge e difetto di motivazione relativamente alli affermazione della propria
responsabilità in ordine al reato di truffa consumata, dovendosi, al più, ritenere configurabile l’
ipotesi del tentativo;
– violazione di legge e difetto di motivazione relativamente al mancato riconoscimento della
circostanza attenuante di cui all’ art. 62 n. 4 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi proposti sono da ritenere manifestamente
infondati.
2.1. Il ricorrente ha, invero, riproposto censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di
appello, e sulle quali la Corte territoriale ha esaurientemente risposto. E questa Corte non può
sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle
affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli
enunciati alle doglianze proposte dalla parte. In tema di sindacato del vizio di motivazione non
è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella
compiuta dai giudici di merito ne’ quello di “rileggere” gli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella
specie, l’obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con
valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall’istruttoria dibattimentale e con indicazione,
pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il
proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.
2.2. In particolare la Corte territoriale ha dato conto, con motivazione congrua e corretta, non
censurabile in questa sede, delle ragioni in base ai quali ha affermato la responsabilità
dell’imputato in ordine al reato di truffa consumata, escludendo che lo stesso abbia posto in
essere un mero tentativo di truffa e/o abbia agito in stato di necessità.
2.3. In ordine al primo profilo va ribadito, del resto, che il reato previsto dall’art. 642 cod. pen.
è a consumazione anticipata e, pertanto, non richiede il conseguimento effettivo di un
vantaggio – che nonsi identifica necessariamente nell’indennizzo ma può consistere in qualsiasi
beneficio connesso al contratto di assicurazione – ma soltanto che la condotta fraudolenta sia
diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo. (Fattispecie relativa ad una falsa
denuncia di furto di un mezzo detenuto in leasing, in cui il vantaggio è stato ritenuto
1

responsabilità in ordine al reato di truffa contestato non avendo ritenuto applicabile l’ esimente

e
o

configurabile in considerazione della finalità di appropriazione dello stesso senza la
corresponsione delle rate del leasing, il cui onere veniva, pertanto, trasferito alla società
assicuratrice). (Sez. 2, n. 8105 del 21/01/2016 – dep. 29/02/2016, P.G. in proc. Nucera, Rv.
26623501).
2.4. Dalla motivazione, da leggere unitamente alla sentenza di primo grado vertendosi in
ipotesi di c.d. doppia conforme vale a dire di due sentenze dello stesso segno, emergono, poi,
elementi idonei ad escludere la configurabilità della circostanza attenuante di cui all’ art. 62 n.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro duemila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018

H consigliere estensore

H presidente

4 cod. pen. in ragione della entità non irrisoria del danno cagionato.

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