Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17604 del 05/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 17604 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
TA VANI ELIS N. IL 21/09/1985
inoltre:
TA VANI ELIS N. IL 21/09/1985
avverso la sentenza n. 2586/2011 TRIBUNALE di FERMO, del
07/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 91
ittakiduu-,‘)144:e1.
t24

Ue.t

4 t 44 ~1)2; ~tal

C4MtrA. tif v40:4″414 ohe
crt44’~e. MAAr-mitt.

44.-L 4~.1-r

14.4~0414~4,13- K4.44-L mk-1,442( o
‘”4211t0/2-144.1.4.4< #42e4 e A.44-e._ dati 4.1.4.4.9.44. as•„ arie At 44- ki44 . ew.t>

Udit i i1Tensor Avv.;

Data Udienza: 05/04/2013

37669/12 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. ELIS TAVANI ha definito ai sensi dell’art. 444 c.p.p. la propria imputazione

per reato di cessioni continuate di cocaina, avanti il Tribunale di Fermo in data
6.7.2012.
2.1 Ricorre con atto personale l’imputato, enunciando motivo di mancanza di

2.2 Ricorre altresì il procuratore generale di Ancona, enunciando motivo di

violazione dell’art. 86 dPR 309/90 e vizi alternativi della motivazione, sul punto
della mancata applicazione della misura di sicurezza personale dell’espulsione dal
territorio dello Stato. Secondo la parte pubblica vi sarebbero in concreto “evidenti
profili di pericolosità sociale” mentre il Tribunale avrebbe omesso ogni motivazione
sul punto della “concreta esistenza o inesistenza della pericolosità dell’indagato”.

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso dell’Imputato è inammissibile per manifesta infondatezza del
motivo.
Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e
comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile
dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua
qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p per escludere la ricorrenza
di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena
patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, sent. 34494 del 13.7

17.10.2006), come avvenuto in concreto.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma, equa al caso, di euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.

4. Anche il ricorso del procuratore generale è inammissibile, perché il motivo
è generico.
Invero, le iniziali deduzioni della parte pubblica sul punto della sussistenza di
evidenti profili di pericolosità sociale sono svolte in modo solo assertivo.
Né appare sussistere un interesse specifico al ricorso, nei termini in cui è in
concreto proposto. Il procuratore generale lamenta in sostanza la mancata

motivazione ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

37669/12 RG

2

motivazione in ordine all’applicazione dell’art. 86 dPR 309/90, senza per il vero che
si comprenda con chiarezza se ciò che viene impugnato è la mancanza di
motivazione, quale sia poi l’esito dell’eventuale rinnovata deliberazione, ovvero la
stessa ma in funzione di una nuova deliberazione che applichi la misura. Nel primo
caso la parte pubblica manca di interesse: la violazione dell’obbligo di motivazione
rileva come motivo di ricorso solo se funzionale ad una deliberazione diversa (per
tutte: Sez.6, sent. 40536/2010; del resto, la motivazione specifica presente in
dell’adeguatezza della pena in concreto applicata ben si presta a costituire anche
motivazione implicita della mancata applicazione dell’espulsione dal territorio dello
Stato). Nel secondo caso, il ricorrente avrebbe dovuto – diversamente da quanto,
come già esposto, avvenuto – dedurre puntualmente le ragioni idonee ad imporre
l’applicazione della misura, nonostante il diverso apprezzamento del Giudice quale,
appunto, evincibile dalle modalità di concreta determinazione della pena applicata
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente TAVANI al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 5.4.2013

sentenza a sostegno della riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA