Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17603 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17603 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
GORINI ANNA MARIA nato il 27/03/1955 a FAENZA
X. STEFANO nato il 31/08/1963 a MAGLIE

avverso la sentenza del 20/07/2016 del TRIBUNALE di MONZA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Data Udienza: 06/03/2018

R.G. 30970/17
FATTO E DIRITTO

1. GORINI Anna Maria e X. Stefano hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la
sentenza in epigrafe con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Monza aveva applicato loro la pena concordata con il Pubblico Ministero e deducono, entrambi
con motivi sovrapponibili, violazione dell’ art. 606 lett. b) ed e), essendosi il giudice limitato a

sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., senza esplicitare le ragioni poste a fondamento della
decisione adottata, nulla chiarendo in ordine alla congruità della pena.

2. I ricorsi sono manifestamente infondati atteso che la Corte di Cassazione ha reiteratamente
affermato che, in funzione della particolarità del rito e della centralità dell’atto negoziale che lo
caratterizza – fermo restando che alla parte è preclusa la possibilità di contestare, con i motivi
di impugnazione, i termini attuali dell’imputazione (Sez. U, n. 20 del 27/10/1999 – dep.
03/12/1999, Fraccari, Rv. 21463701) – occorre una specifica indicazione di tutti gli elementi
strutturali della motivazione «soltanto nel caso in cui dagli atti o della deduzioni delle parti
emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo
invece ritenersi sufficiente in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione
anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta della legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex ad 129 cpp»: SS.UU. 5777/1992.
Nel caso in esame il provvedimento impugnato non può ritenersi in alcun modo viziato,
essendo stato adottato nel pieno rispetto dei principi sopra indicati.
2.1. In ordine alla pena va, ancora, evidenziato che il profilo lamentato afferente la “congruità”
della pena non è deducibile in questa sede (v., in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 7683 del
27/01/2015).

3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro duemila ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018
Il consigliere estensore

H presidente

recepire l’ accordo intercorso fra le parti, evidenziando che non poteva essere pronunziata

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