Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17602 del 06/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17602 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASTIGLIA SALVATORE nato il 03/10/1987 a CATANIA
avverso la sentenza del 15/12/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
Data Udienza: 06/03/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di MESSINA, con entenza in data 15/12/2016, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MESSINA, in data 11/06/2014, nei
confronti di CASTIGLIA SALVATORE in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 624,625 CP.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio
di motivazione per non avere il Tribunale rinviato l’udienza conclusiva di primo grado per legittimo
impedimento del ricorrente; violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
responsabilità.
Il ricorso è inammissibile.
impedimento dell’imputato, rilevando che dal certificato medico prodotto non risultava l’assoluta
impossibilità di comparire, essendo stata documentata soltanto una frattura della mano avvenuta
otto giorni prima dell’udienza ed in relazione alla quale il ricorrente era stato immediatamente
dimesso dall’ospedale.
Motivazione congrua, attestante come l’impossibilità non fosse assoluta e con la quale il ricorrente
non si confronta se non del tutto genericamente.
Altrettanto generica è la censura in ordine alla affermata responsabilità, poiché il ricorrente omette
di sottolineare che la Corte di Appello aveva ricondotto la sua partecipazione alla rapina anche
perché la maglietta con il suo profilo ematico trovata sull’autovettura sulla quale viaggiava il
rapinatore dopo la caduta dal ciclomotore era compatibile con quella dell’autore del reato secondo
quanto riferito dai testimoni presenti e che, inoltre, il ricorrente, non aveva fornito alcuna
giustificazione alternativa volta a rappresentare come mai quella maglietta a lui appartenente fosse
finita all’interno dell’auto utilizzata per darsi alla fuga.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore
GIUSEPPE SGADARI
Il Presidente
La Corte di Appello ha confermato la decisione del Tribunale di non rinviare l’udienza per legittimo