Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17601 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17601 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
LA SALA MARCO nato il 07/02/1975 a MESSINA
MINI£HIELLO ENZO nato il 02/05/1967 a PESCOLANCIANO

avverso la sentenza del 13/07/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di ME§SINA, con sentenza in data 13/07/2016, Parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MESSINA, in data 05/12/2012, nei confronti di LA SALA
MARCO e MINICHELLO ENZO confermava la condanna in relazione al reato di cui all’ art. 629 CP.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e
vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed alla qualificazione giuridica del
fatto.
Il ricorso è inammissibile.
Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal

motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1
lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004,
n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n.
34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
I ricorrenti non si confrontano se non del tutto genericamente con la motivazione della sentenza
impugnata che aveva conferito attendibilità al racconto delle persone offese non solo perché
reciprocamente riscontrantesi ma anche per l’esistenza di ulteriori elementi di conferma
documentale, dimenticati in ricorso, costituiti dal piano di ammortamento del finanziamento fasullo
e dai riscontri bancari sulle somme pagate dalle vittime.
La Corte, inoltre, ha correttamente qualificato il reato di cui al capo B) in termini estorsivi tenuto
conto che ad una delle vittime era stata prospettata dai due imputati l’eventualità – concreta e non
immaginaria – che il di lei fidanzato potesse essere picchiato per mano degli stessi ricorrenti e che
costoro gli avrebbero bruciato i camion della ditta, costringendo così la ragazza a pagare e
consumando l’estorsione.
Di tali ricatti il ricorso non parla.
Le attenuanti generiche non sono state riconosciute in ragione dei precedenti penali e delle gravi
modalità dei fatti.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente
da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del
24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non
è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche:prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del
18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie
ciascuno della somma di euro duemila alla cassa delle ammen.de .

Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore

GIUSEPPE SGADARI

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