Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17600 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17600 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FARANDA FRANCO nato il 06/08/1960 a SINAGRA

avverso la sentenza del 09/01/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRMO

La CORTE APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 09/01/2017, confermava la condanna al(a
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PATTI, in data 11/05/2015, nei confronti di
FARANDA FRANCO in relazione al reato di cui all’ art. 636, comma 3 CP.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, alla esclusione dell’aggravante di cui al
comma 3 dell’art. 636 cp, invoncandosi l’intervenuta prescrizione.
Il ricorso è inammissibile.
Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal

motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1
lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004,
n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n.
34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
La Corte, infatti, ha precisato che le dichiarazioni della persona offesa erano state corroborate da
elementi esterni di riscontro che ne documentavano l’attendibilità e con i quali il ricorrente non si
confronta, quali la documentazione fotografica, l’esistenza di fatti pregressi non smentiti
dall’interessato in cui si erano verificati gli stessi episodi di pascolo abusivo, le dichiarazioni a
conferma di altri testimoni ed il fatto che il figlio dell’imputato aveva portato il gregge fuori dal
terreno della vittima, a testimoniare la riconducibilità di esso al ricorrente.
La Corte ha, poi, sottolineato l’esistenza di un danno al fondo della vittima provocato dal pascolo, la
cui esiguità non esclude la sussistenza dell’aggravante ma semmai incide sul trattamento
sanzionatorio del quale il ricorrente non si duole.
La inammissibilità del ricorso preclude ogni rilievo in ordine alla prescrizione, non maturata alla
data della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore
GIUSEPPE SGADARI

giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del

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