Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 176 del 23/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 176 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PETTIGLIONE GIOVANNI N. IL 31/01/1991
avverso la sentenza n. 219/2013 TRIBUNALE di PALERMO, del
24/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 23/09/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa nuella costituita dalla riscontrata assenza dei presupposti per la pronuncia
di sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad escludere ogni
violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce
del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di
specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati
nell’atto ci gravame, dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette
condizioni fesse mancante (ved. in proposito, fra le altre: Cass. IV, 11 maggio — 7
lugiio 199:2 n. “7”-i 68, Longo, RV 191238; Cass. III, 19 aprile — 1 giugno 2000 n. 1693,
Petruzzelli RV 216583; Cass. II, 21 maggio —30 giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV
225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG c. Koumya, RV 234824;
Cass. I, 10 gennaio –6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin, RV 236622; Cass. II, 17
noveMbre 2011 e 17 febbraio 2012 n. 6455, Alba, RV 252085);
– che la ritenuta i nammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
ivi corr presa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
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di colpa, m-ielhe l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi eco fissare in euro millecinquecento,
P. Q. M.
La Corte diehiarr inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese dei p:ocedEim2nto nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
Così decis in ìtoiva. l 23 settembre 2013

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– 7 GE N 2014

RILEVATO IN FATTO:
– che zon l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a PETTIGLIONE Giovanni, per il reato di furto con strappo, la pena concordata con
la pubblica accusa nella misura di anni uno di reclusione ed euro 600 di multa;
– che ,avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con atto
a firma propria e del difensore, denunciando carenza di motivazione con riguardo, in
particolare., alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.;

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