Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 176 del 18/11/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 176 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DI PISA FABIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Badami Filippo, nato a Palermo il 30/06/1972

avverso la sentenza del 19/01/2015 della Corte di Appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Di Pisa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che
ha concluso chiedendo dichiarasi la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile, avv. Francesco Bertorotta, che ha concluso depositando
memoria e nota spese e chiedendo rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 19/01/2015, confermando quella del
Giudice dell’ udienza preliminare del Tribunale di Termini Imerese in data 28/01/2013, ha
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Data Udienza: 18/11/2016

ritenuto Filippo Badami responsabile del reato di ricettazione di un notevole quantitativo di olio
combustibile (oltre 15.400 chilogrammi) sottratto dall’ autotrasportatore al suo legittimo
destinatario nonché del reato di cui all’ art. 40 comma primo lett. b) e comma quarto d.lgs. n.
504/1995 per avere sottratto il prodotto all’ accertamento ed al pagamento dell’ accisa,
confermando anche il trattamento sanzionatorio e la condanna dell’ imputato al pagamento di
una provvisionale in favore della costituita parte civile.

Primo motivo: violazione di legge, motivazione illogica e contraddittoria, art. 606 lett. b), ed e)
cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648 cod. pen., 110 cod. pen., 40 comma primo lett. b) e
comma quarto d.lgs. n. 504/1995. Lamenta il ricorrente che la corte di appello, nell’ aderire
acriticamente alla sentenza di primo grado senza tenere conto dei rilievi di cui alli atto di
appello, aveva riconosciuto la penale responsabilità dell’ imputato laddove i complessivi
elementi di prova raccolti, privi in sè di rilievo alcuno, non consentivano in alcun modo di
ritenere dimostrata la condotta contestata. Osserva che la corte territoriale non aveva
considerato nè che il teste Spataro aveva confermato che il versamento dell’ olio combustibile
presso lo stabilimento da lui gestito era stato effettuato per un mero errore del medesimo
autotrasportatore nè che non risultava che egli avesse effettuato alcun ordinativo di tale
prodotto e che, peraltro, non si era nemmeno accorto del sopraggiungere dello Spataro presso
I’ impianto, ed ancora che l’ esito delle perquisizioni locali aveva confermato la propria assoluta
estraneità ai fatti, non potendosi attribuire valenza alcuna4I c.d. foglio calendario contenente l’
annotazione di un quantitativo di olio scaricato, documento richiamato in sentenza come
significativa prova a carico e che in effetti era riferibile ad operazioni eseguite in anni
precedenti alli episodio in esame.
Secondo motivo: violazione di legge; motivazione omessa o, comunque illogica e
contraddittoria quanto al diniego di attenuanti generiche, sotto il profilo del dimensionamento
della pena irrogata, quanto al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della
condanna nel certificato del casellario ed alla eccessiva quantificazione della provvisionale al
cui pagamento era stata, peraltro, erroneamente subordinata la sospensione condizionale della
pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso non può trovare accoglimento in quanto manifestamente infondato.

2. L’ impugnazione del Badami si articola in censure relative all’accertamento di responsabilità,
lamentandosi in genere l’acritico rinvio da parte del giudice di appello alle argomentazioni del
tribunale senza adeguato riscontro dei rilievi difensivi contenuti negli atti di appello; sempre in
termini generali, la corte territoriale avrebbe, ad avviso del ricorrente, applicato erroneamente

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2. Filippo Badami ricorre tramite il difensore sulla base di due motivi.

i criteri di valutazione del compendio probatorio ed omesso di rilevare la carenza di riscontri
dell’impianto accusatorio, già eccepita con i motivi di appello.
2.2. Occorrono a riguardo alcune considerazioni circa l’ambito di esame, in sede di legittimità,
delle censure di merito che implicano una valutazione dei fatti, in considerazione, altresì, della
sostanziale riproposizione a riguardo da parte del suindicato ricorrente di tesi difensive
prospettate in entrambi i gradi del giudizio di merito, circostanza che sotto il profilo della
tecnica redazionale della sentenza impugnata giustifica il rinvio per relationem alla decisione di

ridotta novità dei motivi di appello rispetto alle tesi esaminate dal tribunale). Deve osservarsi a
riguardo che il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, tenta in realtà di sottoporre a
questa Corte un giudizio di merito, non consentito. Va, invero, rimarcato che ai fini del
controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di
appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un
unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le
censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando
frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell’analisi e
nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3,
sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595).
2.3. Nel caso di specie, l’affermazione di responsabilità è stata ancorata ad una ricostruzione
che si fondava, in particolare, sulle risultanze di cui dalla comunicazione di notizia di reato ad
opera della Guardia di Finanza la quale ha accertato l’ intervenuto scarico del9ólio combustibile,
illecitamente sottratto dall’ autotrasportatore Loreto Spataro, presso lo stabilimento gestito dal
Badami, evidenziandosi le ragioni per le quali, anche in virtù dell’ evolversi degli accadimenti,
non era credibile la tesi dell’ “errore” nello scarico dell’ olio presso detto stabilimento
(prospettazione non evidenziata né dallo Spataro né dall’ imputato nella immediatezza dei fatti,
come correttamente sottolineato dai giudici di merito). Orbene, sviluppando coerentemente i
principi suesposti, deve ritenersi che la sentenza impugnata regge al vaglio di legittimità, non
palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, e ciò a prescindere da
ogni profilo relativo alla ininfluenza, ai fini della affermazione della penale responsabilità dell’
imputato, del ritrovamento del c.d. foglio calendario, argomento utilizzato dalla corte di merito
solamente ad abundantiam, rispetto ad un quadro probatorio assolutamente chiaro ed univoco.

3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Le relative censure sono meramente
reiterative rispetto a quelle dedotte nel giudizio di appello e vanno tutte ritenute
manifestamente infondate in quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale (la quale ha
fatto riferimento alla particolare gravità della condotta ed al comportamento processuale non
collaborativo dell’ imputato) non è né carente, né manifestamente illogica e, quindi, non
censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere
discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio ed, in

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-t

primo grado, con le integrazioni strettamente necessarie (in realtà contenute proprio per la

particolare, al diniego delle attenuanti e dei doppi benefici di legge. Occorre, ancora, rilevare
che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e
relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di
natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata. (Sez. 3, n. 18663
del 27/01/2015 – dep. 06/05/2015, D. G., Rv. 26348601).

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore
della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in euro millecinquecento.
Il ricorrente va, altresì, condannato al pagamento a favore della parte civile costituita
Italcementi S.p.A. in complessivi euro tremilacinquecentodieci/00 oltre rimborso spese
forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle Ammende nonché alla
rifusione delle spese del grado in favore della parte civile costituita Italcementi S.p.A. liquidate
complessivamente in euro tremilacinquecentodieci/00 oltre rimborso spese forfettarie nella
misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016.

declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la

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