Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17599 del 06/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17599 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUONERBA SALVATORE nato il 08/01/1983 a NAPOLI

avverso la sentenza del 28/03/2017 del TRIBUNALE di CASSINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO

Il TRIBUNALE di CASSINO, con sentenza in data 28/03/2017, applicava nei confronti di BUONERBA
SALVATORE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all’ art. 640
CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di sussistenza di cause di proscioglimento
ex art. 129 cod. proc. pen..
Il ricorso è inammissibile.

giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle
parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo,
invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995,
Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso
di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo
espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129 c.p.p., anche tenuto conto della
confessione resa dal ricorrente, arrestato in flagranza.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore
GIUSEPPE SGADARI

E’ principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA