Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17598 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17598 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STENTARDO ARNALDO VALENTINO nato il 22/07/1965 a ASTI

avverso la sentenza del 05/04/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

‘La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 05/04/2617, parzialmente rifOrmando la
sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ASTI, in data 28/07/2016, nei
confronti di STENTARDO ARNALDO VALENTINO confermava la condanna in relazione ai reati di cui
agli artt. 628, comma 2 e 582 CP.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, al trattamento sanzionatorio e quanto
alla dichiarazione di essere delinquente abituale. Si dà atto che è stata depositata una memoria.
Il ricorso è inammissibile.

giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1
lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004,
n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n.
34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
La Corte, richiamando giurisprudenza di legittimità neanche contestata dal ricorrente, ha, infatti,
sottolineato che la consulenza dattiloscopica aveva evidenziato ben 19 punti di corrispondenza tra
l’impronta del rapinatore e quella dell’imputato, a fronte dei 17 bastevoli per attribuire con assoluta
certezza quella impronta alla sua mano.
Ne consegue che correttamente la Corte ha fondato il giudizio di responsabilità su tale dato
obbiettivo, aggiungendo, del tutto ragionevolmente, che l’imputato, se avesse voluto contestare
l’esito di tale accertamento tecnico, avrebbe potuto optare per il rito ordinario anziché liberamente
scegliere di definire il giudizio allo stato degli atti.
Che si fosse trattato di rapina impropria e non di furto, la Corte lo ha dedotto dalla chiara
specificazione della persona offesa secondo la quale l’imputato l’aveva volontariamente spinta per
darsi alla fuga dopo averle puntato la luce della torcia contro il viso, a dimostrazione della violenza
sulla persona, causativa di lesioni personali.
In ordine alla determinazione della pena, già ridotta dalla Corte rispetto a quella inflitta in primo
grado, essa è stata ritenuta congrua ed è ben lontana dalla media edittale.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le
circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133
cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o
di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò
che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla
quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale,
potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla
gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
245596).

Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal

Infine, la Corte di Appello ha motivatamente richiamato la sentenza di primo grado che aveva ben
argomentato sulla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di delinquenza abituale,
sottolineando il notevole numero di precedenti penali anche specifici del ricorrente dimostrativi del
suo stile di vita improntato all’illecito.
Le censure contenute in ricorso sono del tutto generiche.
Tanto assorbe anche quanto contenuto nella memoria depositata.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore

P.Q.M.

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