Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17597 del 06/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17597 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAIR WALTER nato il 11/11/1943 a BRESSANONE
avverso la sentenza del 17/10/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
Data Udienza: 06/03/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 17/10/2016, Confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PADOVA, in data 26/04/2010, nei confronti
di MAIR WALTER in relazione a tre reati di riciclaggio su autovetture di cui ai capi A), E) ed N) della
imputazione.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed alla mancata qualificazione del reato
come ricettazione anziché riciclaggio.
Si dà atto che è pervenuta una memoria con la quale si chiede la declaratoria di intervenuta
Il ricorso è inammissibile.
Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1
lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004,
n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n.
34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Il ricorrente, infatti, omette di confrontarsi con la ricostruzione operata dalla Corte circa l’estensione
della sua condotta non soltanto alle due auto del correo deceduto ma anche a quelle dei capi di
imputazione E) ed N), dimostrative dell’ampiezza della condotta illecita e della consapevolezza di
porre in essere, attraverso la consapevole falsificazione dei documenti relativi alle auto in suo
possesso, le operazioni di riciclaggio in concorso con coloro i quali avevano contraffatto anche i
numeri di telaio delle autovetture tutte di provenienza furtiva.
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore
GIUSEPPE SGADARI
prescrizione dei reati.