Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17595 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17595 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TONDI PAOLO nato il 01/05/1975 a NAPOLI

avverso la sentenza del 14/04/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con . sentenza in data 14iO4/2016, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NOLA, in data 11/02/2010, nei confronti di TONDI PAOLO
lo condannava in relazione al reato di cui all’ art. 648 CP, così qualificata l’originaria imputazione di
riciclaggio di un autocarro.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità.
Il ricorso è inammissibile.
La Corte ha motivato la condanna per il reato di ricettazione specificamente tenendo conto
oltre che della carta di circolazione falsa intestata ad altro soggetto.
In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata – quanto alla qualificazione giuridica
del fatto accertato – al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. IL n. 29198 del
25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di
ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o
non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice
della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d’altro canto
(Sez. IL n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella
forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o
ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel
verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di
cose di sospetta provenienza. Né si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso
delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose
medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che
potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice,
e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del
libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore
GIUSEPPE SGADARI

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA

dell’accertata e non giustificata disponibilità del bene di provenienza furtiva in capo al ricorrente,

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