Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17593 del 06/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17593 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA TORRE LUCIANO nato il 04/01/1973 a MONDRAGONE
avverso la sentenza del 01/12/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
Data Udienza: 06/03/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli, in parziale
riforma della sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 7
ottobre 2015, ha rideterminato la pena irrogata a LA TORRE LUCIANO, in atti
generalizzato; ha concesso il beneficio della sospensione condizionale e confermato nel
resto.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo vizi di
mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo privo di specificità, in quanto
il ricorrente si limita a rimarcare che, nell’esercizio del potere discrezionale, il giudice
deve valutare i parametri di cui all’art. 133 c.p. ma non effettua alcun riferimento a passi
della motivazione impugnata.
Ciò rende il ricorso inammissibile. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. VI,
sentenza n. 8700 del 21 gennaio — 21 febbraio 2013, Rv 254584) che “la funzione tipica
dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si
riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a
pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni
di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale
dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale
(cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano
il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)”.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutati i
profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
186) – della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di curo duemila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018
Il Consigliere estensore
Giuseppina A. R. Pacilli
Il Presidente
Adriano Iasillo
motivazione e inosservanza della legge in merito alla quantificazione della pena e alla