Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17590 del 06/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17590 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BELLINTANI ANSELMO nato il 08/03/1953 a GONZAGA
avverso la sentenza del 03/02/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
Data Udienza: 06/03/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 03/0/2017, confermava la. condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MANTOVA, in data 16/10/2015, nei
confronti di BELLINTANI ANSELMO in relazione al reato di cui alli art. 646 CP.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed alla mancata applicazione dell’art.
131-bis cod. pen.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate
del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza,
ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1
lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004,
n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n.
34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Nel caso in esame, infatti, la Corte ha ben spiegato che il ricorrente non aveva consegnato
l’automobile alla società di leasing addirittura vendendola a terza persona dopo essere stato
intimato della sua restituzione e quindi comportandosi uti dominus nonostante l’illecita detenzione.
La Corte, in secondo luogo, ha negato l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen., sulla base di un insindacabile giudizio di merito, basato sul notevole valore
dell’automobile oggetto di indebita appropriazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore
GIUSEPPE SGADARI
Il Presidente
ADRIANO IASILLO
dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità