Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17589 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17589 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

Data Udienza: 06/03/2018

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI FRANCO FABIO nato il 17/10/1987 a NAPOLI

avverso la sentenza del 29/11/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 29/11/2016, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di NAPOLI, in data 07/06/2016, nei confronti di DI
FRANCO FABIO confermava la condanna in relazione ai due reati dì cui alli art. 628 CP.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente
da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del

è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del
18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Nel caso in esame, la Corte ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione
della ripetitività dei fatti e, dunque della loro gravità, in quanto commessi a breve distanza
temporale e con uso di armi.
Quanto all’aumento per continuazione, deve rilevarsi che la consolidata giurisprudenza della Corte
di cassazione ritiene, con argomenti condivisi dal collegio, che in tema di determinazione della pena
nel reato continuato, non sussiste l’obbligo di specifica motivazione per gli aumenti relativi ai reati
satellite, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena base (Sez. 2, n.
18944 del 22/03/2017, Innocenti, Rv. 270361 ed altre conformi).
La pena per il reato base è stata ritenuta congrua dalla Corte dì Appello e determinata ben al di
sotto della media edittale, peraltro con un abbattimento rispetto a quella inflitta in primo grado.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le
circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133
cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o
di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò
che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla
quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale,
potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla
gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
245596)

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non

P.Q.M.

• Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore
GIUSEPPE SGADARI
Il Presidente

ADRIANO IASILLO

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