Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17588 del 06/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17588 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAISO CIRO nato il 02/07/1956 a AVERSA
avverso la sentenza del 17/11/2014 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
Data Udienza: 06/03/2018
RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in ‘data 17/11/2014, confermava la condanna . alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, in data
04/07/2008, nei confronti di LAISO CIRO in relazione al reato di cui all’ art. 648 CP.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi: nullità del giudizio per non
avere il giudice di primo grado rinviato l’udienza del 4.7.2008 per legittimo impedimento del
difensore;violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità.
Il ricorso è inammissibile.
Il difensore non contesta la giurisprudenza di questa Corte citata nel provvedimento impugnato e
sulla base della quale la Corte di Appello ha ritenuto la comunicazione dell’impedimento del
difensore (avvenuta due giorni prima dell’udienza) non tempestiva rispetto alla conoscenza
dell’impedimento, che la Corte ha datato ad un mese prima dell’udienza (in termini, Sez.2, n. 2776
del 02/12/2008, dep. 2009, Seminara, rv. 242711).
Nel resto, il ricorso è del tutto generico.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della
specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti
determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base
delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma
1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e
logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non
consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore
GIUSEPPE SGADARI