Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17587 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17587 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
GRANDE DIEGO nato il 16/12/1990 a NAPOLI
RUSSO CATELLO LELLO nato il 08/12/1993 a NAPOLI

avverso la sentenza del 27/04/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli, in parziale
riforma della sentenza emessa il 14 luglio 2016 dal Tribunale di Napoli Nord, ha
applicato a GRANDE DIEGO e RUSSO CATELLO LELLO le pene accessorie
dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e dell’interdizione
legale durante l’esecuzione della pena. Ha confermato nel resto l’impugnata
sentenza.
Gli imputati personalmente hanno proposto ricorsi per cassazione, deducendo

l’erronea applicazione della legge e difetto di motivazione in ordine al mancato
accoglimento dei motivi di impugnazione. In particolare, la Corte di merito non
avrebbe indicato gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento per ritenere
infondati i motivi di gravame.
2. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi privi di specificità.
I ricorrenti si sono limitati a chiedere l’annullamento della sentenza con
deduzioni generiche e senza nessun, pur minimo, riferimento ad atti del
procedimento o passi della motivazione della sentenza impugnata.
Ciò rende i ricorsi inammissibili. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. VI,
sentenza n. 8700 del 21 gennaio — 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che “la
funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso la presentazione di
motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare
specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni
richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e
indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni
di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del
provvedimento il cui dispositivo si contesta)”.
3. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché —
valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili (Corte cost., 13
giugno 2000 n. 186) — ciascuno della somma indicata in dispositivo in favore della
Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

Il

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Giuseppina A. R. Pacilli

Adriano Iasillo

11,1

CL. • (2- –

22.•

LkJ

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