Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17586 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17586 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GHEORGHE ZAMF1R N. IL 27/03/1990
avverso l’ordinanza n. 11608/2012 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA,
del 06/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
lette/sete le conclusioni del PG Dott. t, ,
de

Udit i difensor Avv.;

4././. „

Data Udienza: 10/04/2013

Con istanza di riesame proposta a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., il
difensore di GHEORGHE Zamfir ha fra l’altro eccepito davanti al Tribunale di
Bologna in sede di riesame la nullità della convalida dell’arresto e della ordinanza
di custodia in carcere per omesso avviso al difensore di fiducia in ordine alla
celebrazione della udienza di convalida, in quanto il telegramma a tal fine spedito
dalla cancelleria del giudice il giorno di sabato 6 ottobre 2012 (l’avviso telefonico
era risultato vano), per la convalida fissata per il successivo giorno di domenica,
era stato ricevuto solo il lunedì successivo. Il Tribunale di Bologna, rilevata la
propria incompetenza in tema di convalida di arresto, ha disposto la trasmissione
degli atti a questa Corte, qualificando il riesame come ricorso a norma dell’art.
391, comma 4, cod. proc. pen.
Il ricorso è palesemente destituito di fondamento giuridico. Nella specie,
infatti, la cancelleria del giudice ha dapprima tentato di dare avviso telefonico al
difensore circa il giorno, l’ora e il luogo in cui si doveva celebrare l’udienza di
convalida, ma, data l’assenza del difensore stesso, ha provveduto tempestivamente
ad inviare avviso telegrafico. La circostanza che il difensore stesso non sia stato
reperito non poteva precludere la celebrazione della udienza, essendo tale
eventualità espressamente prevista dall’art. 391, comma 2, cod. proc. pen., il quale
prescrive in tale ipotesi la designazione di un sostituto chiamato a presenziare a
norma dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Il che è quanto si è verificato nel caso
di specie, risultando dal verbale della udienza di convalida che alla stessa era
presente, appunto quale difensore in sostituzione ex ai. 97, comma 4, cod. proc.
pen., l’avv. Luca Tarsitano. D’altra parte, poichè il difensore presente nulla ha
eccepito al riguardo, l’eventuale ipotetico vizio sarebbe comunque sanato a norma
dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., venendosi comunque in tema di nullità di
ordine generale a regime intermedio (Cass., Sez. V, n. 10637 del 12 febbraio 2009.
V., peraltro, anche Cass., Sez. un., n. 39414 del 30 ottobre 2002, Arrivoli).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende
di una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2013
Il Const

re estensore

Il Presidente

OSSERVA

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