Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17586 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17586 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ESPOSITO MARIO nato il 12/08/1990 a MASSA DI SOMMA

avverso la sentenza del 22/11/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 22/11/2016, parzialmente riformando ia
sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI, in data 06/12/2015, nei
confronti di . ESPOSITO MARIO confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 56 e
628 CP.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le

esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133
cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o
di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò
che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla
quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale,
potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla
gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
245596).
Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto congrua una pena determinata in misura assai inferiore alla
media edittale, concedendo le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e non riconoscendo
l’ulteriore attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. in ragione del ruolo non minimale assunto dal
ricorrente nella vicenda illecita, tale essendo quello di basista nelle circostanze concrete oggetto del
non più rivedibile giudizio di merito.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore
GIUSEPPE SGADARI

circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la

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