Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17585 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17585 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
RICCARDI PASQUALINA nato il 05/02/1962 a NAPOLI
RICCARDI ADDOLORATA nato il 10/02/1961 a NAPOLI

avverso la sentenza del 06/12/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di NAPOLI, Con sentenza in data .06/12/2016, parzialnriente riformando la
sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di NAPOLI, in data 02/05/2016, nei confronti di
RICCARDI PASQUALINA confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 644 e 56-629
CP.
Propongono ricorso per cassazione le imputate, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e
vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le

esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133
cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o
di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò
che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla
quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale,
potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla
gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
245596).
Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto congrua una pena ben al di sotto della media edittale.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore
GIUSEPPE SGADARI
Il Presidente
ADRIANO IASILLO

circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la

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