Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17583 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17583 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BARBATO CARMINE nato il 08/06/1972 a NAPOLI

avverso la sentenza del 07/07/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli, in parziale
riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 27 gennaio 2016, ha
rideterminato la pena irrogata a BARBATO CARMINE, in atti generalizzato, e
confermato nel resto la pronuncia di primo grado, con cui l’imputato è stato
condannato in concorso con Saiello Giulio per una rapina e per lesioni personali.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea

mancata derubricazione del fatto in furto aggravato.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo privo di specificità.
Il ricorrente ha reiterato, peraltro in modo del tutto generico, la medesima
doglianza già sollevata dinanzi alla Corte d’appello e da questa disattesa (v. f. 3 e 4
della sentenza impugnata) con argomentazioni corrette, logiche, non contraddittorie
e, pertanto, esenti da vizi censurabili in questa sede.
La Corte di merito, infatti, ha ritenuto sussistente la rapina anziché il furto
aggravato, atteso che la violenza fisica, usata da uno dei concorrenti nel reato,
“aveva avuto ad oggetto direttamente e consapevolmente la persona offesa, allo
scopo di vincerne la resistenza e mettere a segno l’azione predatoria”.
Così argomentando, il giudice d’appello ha fatto corretta applicazione dei
principi enunciati da questa Corte (v. Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, Rv. 262281),
secondo cui integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza
immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona
che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la violenza sia stata
esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la
violenza stessa – e non lo strappo – a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza
la sottrazione.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché —
valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13
giugno 2000 n. 186) – della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle
Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

applicazione della legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018
Il Consigliere estensore
Giuseppina A. R. Pacilli

Adriano Iasillo

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Il Presidente

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