Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17582 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17582 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ORTOLANO LUIGI nato il 09/04/1986 a NAPOLI

avverso la sentenza del 22/12/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con entenza in data 22/112/2016, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD, in data 29/06/2016, nei confronti di
ORTOLANO LUIGI confermava la condanna in relazione al reato di cui alli art. 628 CP.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità.
Il ricorso è inammissibile.
Oltre che in forma del tutto generica, il ricorrente deduce censure attinenti all’affermazione di
responsabilità che non avevano formato oggetto dell’atto di appello, basatk esclusivamente a
giudice di merito, non possono essere dedotte per la prima volta in questa sede.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore
GIUSEPPE SGADARI
Il Presidente
ADRIANO IASILLO

contestare il trattamento sanzionatorio e che, pertanto, essendo state sottratte alla valutazione del

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