Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17581 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17581 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DJURDJEVIC ZLATO N. IL 20/12/1976
avverso la sentenza n. 4414/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
13/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. e . 4.7/eh.9,Lte
che ha concluso per
,

Chot 14,4191,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

141. 091 r>,.# i ”

Data Udienza: 10/04/2013

Con sentenza del 13 aprile 2012, la Corte di appello di Firenze ha confermato
la sentenza emessa il 23 giugno 2010 dal Tribunale di Pistoia, Sezione distaccata di
Pescia, con la quale DJURDJEVIC Zlato era stato condannato alla pena di mesi otto
di arresto quale imputato della contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale lamenta che l’affermazione
di responsabilità si sia fondata su argomenti privi di logica, avuto riguardo alla
riconducibilità degli oggetti alla attività di carpentiere svolta dall’imputato, alla
difficoltà di qualificare tali oggetti come atti allo scasso e alle circostanze in cui il
controllo di polizia venne effettuato.
Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente si limita a
riproporre le medesime censure già devolute ai giudici dell’appello e da questi
motivatamente disattese, senza che, a fronte di tale motivazione — più che esauriente e
logica su tutti i profili sottoposti a gravame – siano state offerte argomentate ed
autonome critiche, atte a sostanziare gli asseriti vizi di legittimità. La giurisprudenza
di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell’affermare che deve essere
ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le
stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli
stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve
essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che
quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel
vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc.
pen., alla inammissibilità della impugnazione (Cass., Sez. I, 30 settembre 2004,
Burzotta; Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2002, Notaristefano; Cass., Sez. IV, 11 aprile 2001
Cass., Sez. IV, 29 marzo 2000, Barone; Cass., Sez. IV, 18 settembre 1997,
Ahmetovic).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di curo mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2013
Il Consigli!ere estensore
Il Presidente

OSSERVA

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